Via libera della Giunta regionale alle direttive per la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni a causa della diffusione della dermatite nodulare contagiosa dei bovini, proposte nella delibera dell’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta, di concerto con l’assessore dell’Industria Emanuele Cani.
Rispetto allo stanziamento previsto con la L.R. 22/2025 pari a 18,2 milioni, 1 milione è destinato alle imprese operanti nel settore della macellazione e trasformazione delle carni e verrà gestito dall’assessorato dell’Industria mentre 17,2 milioni verranno gestiti dall’Agricoltura, per il tramite dell’Agenzia LAORE, a sostegno delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame o comunque colpite da misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio. Le tipologie di indennizzo e le modalità di erogazione sono state elaborate dal Tavolo tecnico regionale a seguito di un intenso lavoro che ha coinvolto diversi assessorati e la Presidenza della Giunta regionale e successivamente condivisi con le Associazioni di categoria presenti al Tavolo verde.
Le Misure previste interessano principalmente due casistiche. La prima, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro, prevede l’erogazione di aiuti in regime “de minimis”, alle imprese sede di focolaio e destinatarie di un ordine di abbattimento. L’aiuto concedibile per ciascuna impresa agricola consiste in un contributo alla ripresa produttiva, una tantum, pari al 10% della produzione lorda standard riferita alla consistenza dell’allevamento bovino rilevata nell’anno 2024 e sarà aggiuntiva rispetto ai ristori a capo elargiti dal Sistema sanitario.
La seconda misura, invece, con una dotazione finanziaria complessiva di 16.700.000 euro, prevede la concessione di indennizzi per diverse tipologie di danno. Di questi, 200.000 euro per i capi morti di dermatite negli allevamenti oggetto di focolaio prima dell’abbattimento, per i quali verrà applicando lo stesso valore ISMEA utilizzato dalle ASL per il pagamento dei capi abbattuti. 300.000 euro per eventuali indennizzi dovuti ad effetti collaterali della vaccinazione e 16,2 milioni per indennizzi relativi ai danni dovuti alla mancata movimentazione dei capi a seguito delle ordinanze restrittive di contenimento della malattia. In quest’ultimo caso, per i bovini di età compresa tra i 6 e i 20 mesi, è riconosciuto un indennizzo forfettario giornaliero pari a 5,45 euro a capo mentre, nei soli allevamenti da latte, per i bovini di età compresa tra i 2 e i 4 mesi, l’indennizzo forfettario giornaliero sarà di 2 euro a capo. Gli indennizzi per la mancata movimentazione verranno erogati per la finestra temporale che va dal 3 luglio 2025 (data di istituzione del blocco delle movimentazioni) al 3 settembre 2025 (data di revoca del blocco interno).
L’erogazione degli aiuti per tutte le misure sarà subordinata alla vaccinazione dei capi presenti negli allevamenti entro il prossimo 30 settembre, fatti salvi eventuali differimenti disposti dall’autorità sanitaria. Si prevede, inoltre, una volta disponibili i dati definitivi sul bilancio 2025, di riconoscere un ulteriore contributo per l’eventuale riduzione del fatturato dovuto al deprezzamento del valore dei capi venduti.

















