Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas oggi, 14 ottobre, ha firmato l’ordinanza n° 47 che prevede specifici divieti e obblighi per il contrasto dei fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche da parte dei minori di 18 anni, con decorrenza dal giorno 17 ottobre 2025 e sino al 31 gennaio 2026.
L’ordinanza dispone i seguenti divieti e obblighi:
1 – Cedere a qualsiasi titolo, a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (fermo restando i divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall’art. 689 del Codice Penale, e la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, già previsto e punito all’articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125);
2 – Tale divieto si estende anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
3 – È vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte di minori di anni diciotto in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;
4 – È fatto divieto a chiunque di acquistare, e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
5 – È fatto obbligo ai titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, i circoli privati, le attività artigianali e simili, agli organizzatori di manifestazioni temporanee ove è prevista la somministrazione, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all’ingresso o all’interno degli esercizi stessi, o nel luogo destinato alla somministrazione in caso di manifestazione temporanea, appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento e del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, così come imposto dall’articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125. Negli esercizi commerciali divisi “in reparti” il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell’area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
6 – E’ fatto obbligo ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti delle succitate attività, di procedere alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare o ai quali vengono somministrate o cedute a qualsiasi titolo bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia chiaramente manifesta;
7 – E’ fatto obbligo per i gestori di vendita prodotti tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di bevanda alcolica di dotare l’apparecchiatura di vendita con un sistema di riconoscimento elettronico dell’identità, per la tutela dei minori di diciotto anni.
Il mancato rispetto delle prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore ad € 500,00 e comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., se il fatto non costituisce un reato più grave. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti così come riportato nel testo dell’ordinanza.



















